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LE NUOVE DIRETTIVE INPS

L’INPS ha delineato le condizioni riguardanti l’intersezione tra le indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL e il lavoro subordinato occasionale in ambito agricolo.

Con la Circolare n. 89 del 7 novembre 2023, l’INPS espone le novità introdotte dalla Legge n. 197/2022, art. 1, comma 344. Queste disposizioni mirano a garantire la continuità produttiva delle aziende agricole e a semplificare il reperimento di manodopera per le attività stagionali nel biennio 2023-2024.

La nuova normativa permette ai beneficiari delle prestazioni di disoccupazione Naspi e DIS-COLL di svolgere lavoro subordinato occasionale in ambito agricolo. Tale lavoro è limitato a un massimo di 45 giornate l’anno per lavoratore e comprende attività di natura stagionale.

Le retribuzioni per questo lavoro sono esenti da tassazione e non influenzano lo status di disoccupato o inoccupato, purché non superino le 45 giornate di prestazioni annue.

L’INPS ha chiarito che coloro che ricevono indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL possono lavorare occasionalmente nell’agricoltura entro il limite di 45 giornate all’anno senza dover comunicare l’importo guadagnato all’Istituto.

Pertanto, nel caso di lavoro occasionale in agricoltura durante la percezione di indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL, i compensi derivanti da tale lavoro possono essere accumulati completamente con le suddette indennità senza subire sospensioni, tagli o perdite. Inoltre, i contributi versati per questo lavoro occasionale possono essere considerati utili per future richieste di disoccupazione, anche in ambito agricolo.

L’INPS precisa infine che, in presenza di lavoro occasionale in agricoltura, gli accrediti contributivi derivanti da tale lavoro vengono dedotti dai crediti figurativi relativi alle indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL.